Sì, la contribuzione è dovuta secondo quanto stabilito dall’articolo 1 comma 3 del Regolamento.
Il contributo viene trattenuto mensilmente dallo stipendio erogato da parte della Banca o dalle Società del Gruppo aderenti; in caso di retribuzione netta inferiore al contributo con modalità da concordare di volta in volta.
Previa autorizzazione scritta dell’associato in quiescenza, in "esodo anticipato" o del superstite di norma il contributo viene addebitato mensilmente sul conto corrente, aperto presso una delle filiali delle Banche del Gruppo o di altra Banca previa autorizzazione alla stessa da parte dell’associato.
Nel caso in cui non si possibile l’addebito sul C/C dovrà essere richiesto al Fondo di versare l’intera contribuzione annua dovuta, comprensiva dei contributi per l’adesione alle polizze assicurative, in un’unica soluzione entro e non oltre il mese di aprile dell'anno di riferimento.